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Diritto del Lavoro

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Il Diritto del Lavoro può essere definito come il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltre che l’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore.

 

Queste norme si applicano al rapporto di lavoro subordinato in quanto, storicamente, in tale tipo di lavoro esiste una rilevante disparità tra le parti, che determina l’esigenza di tutelare la parte debole, cioè il lavoratore, dato il coinvolgimento non solo della sua persona fisica, ma anche della sua personalità morale, della sua libertà e dignità.

 

L’oggetto specifico del Diritto del Lavoro è, come in precedenza sottolineato, la disciplina della relazione giuridica tra il datore di lavoro ed il lavoratore.

 

Tale rapporto trova la sua fonte in un contratto. La peculiarità, rispetto alla generalità dei contratti conclusi tra privati, è che, mentre in un qualsiasi contratto di diritto comune i contraenti, anche denominati parti, sono in una posizione di parità effettiva, nel contratto di lavoro sussiste uno squilibrio di poteri, poiché:

 

– Da un punto di vista giuridico, le parti, datore di lavoro e lavoratore operano sullo stesso piano di parità (entrambe, cioè, sono soggetti liberi ed eguali);

– Ma dal punto di vista economico, una della parti, il lavoratore, si trova in una posizione di inferiorità che fa di esso il contraente più debole.

 

L’attuale Diritto del Lavoro è espressione di uno Stato sociale – quale è la nostra Repubblica per espresso dettato costituzionale (art. 3, comma 2, Cost.) – che interviene per porre rimedio a tale situazione di disparità mediante la predisposizione di norme imperative a favore del contraente più debole, cioè del lavoratore.

 

Nel contratto di lavoro il rapporto tra le parti è regolato pressoché interamente dalla legge mediante le suddette norme imperative, cioè vincolanti ed inderogabili.

 

Tali norme tutelano il lavoratore assicurando, nei rapporti contrattuali con il datore di lavoro, il rispetto e la promozione non solo delle condizioni economiche  e quindi degli interessi patrimoniali, ma anche della sua libertà e personalità.

 

Inoltre, lo Stato riconosce l’attività di apposite strutture, le associazioni sindacali, che hanno come proprio scopo quello di tutelare gli interessi dei lavoratori.

 

Pertanto, alla tutela predisposta dallo Stato mediante la suddetta normativa imperativa, si aggiunge, quindi, anche una tutela che i lavoratori possono attuare, mediante i sindacati, direttamente per sé stessi.

 

Il fine, quindi, del Diritto del Lavoro è quello di attenuare gli effetti più deleteri della subordinazione, specie quelli che toccano la libertà, la dignità e la sicurezza umana del prestatore di lavoro.

 

Ne consegue che il carattere fondamentale del Diritto del Lavoro viene ad essere costituito dalla funzione di garanzia che esso svolge e ciò spiega la presenza rilevante di una normativa prevalentemente inderogabile.

 

Tradizionalmente, il Diritto del Lavoro si distingue in:

Diritto del Lavoro in senso stretto (o diritto privato del lavoro) comprendente la materia oggetto del contratto e del rapporto individuale di lavoro;

Diritto Sindacale, concernente la disciplina delle associazioni professionali, i rapporti sindacali, la contrattazione collettiva, lo sciopero;

Legislazione sociale, (o diritto pubblico del lavoro) comprendente le norme che regolano i rapporti tra lo Stato ed i datori e prestatori di lavoro (c.d. disciplina amministrativa del lavoro) e le norme in materia di previdenza sociale.