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Diffamazione

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L’argomento legato alle diffamazioni trova la sua disciplina principale all’interno dell’art. 595 del codice penale.
Si ha diffamazione quando vi sia un soggetto che, comunicando con più persone (intendendo con ciò che queste debbano essere due o più), offenda la reputazione altrui.

 

La comunicazione con più persone non è necessario che si verifichi nello stesso momento dato che può avvenire verso persone differenti in momenti diversi. Il reato si realizza, in questi casi, nel momento in cui la comunicazione giunge al secondo soggetto.

 

Con l’evoluzione della tecnologia e con la capillare diffusione della carta stampata, il delitto di diffamazione si consuma frequentemente, appunto, con il mezzo della stampa, della pubblicità e, spesso negli ultimi anni, a mezzo internet per via di contenuti pubblicati, soprattutto, su social network (Facebook, Twitter, Instagram, ecc. ecc.).

 

Per ciò che riguarda l’utilizzo della carta stampata, il reato può non vedersi configurato per via del riconoscimento di diritti costituzionalmente garantiti quali sono il diritto di cronaca e il diritto di critica (sanciti dall’art. 21 della Costituzione). Il diritto di cronaca, però, agisce quale scrutinante del reato solo in presenza di determinati requisiti: 1) deve esservi un interesse pubblico a quella notizia; 2) vi deve essere veridicità nei fatti che vengono esposti; 3) è necessario che la narrazione dei fatti avvenga in modo sereno e corretto seguendo il c.d. principio della continenza.

 

Il diritto di critica, invece, consiste nella libertà di espressione di un giudizio, di una opinione o valutazione personale. Anche in questo caso si seguono i criteri poco sopra richiamati con alcune sfaccettature. Ossia, in tema di veridicità, è necessario che il fatto richiamato sia vero poichè non si può pretendere che vi sia verità anche sulle opinioni e sulle valutazioni personali; in caso contrario, queste non sarebbero più un’espressione soggettiva del pensiero. Ciò che importa, è che la critica non sia tale da oltrepassare il limite divenendo offesa od umiliazione per il soggetto interessato.

 

Il delitto previsto dall’art. 595 c.p., per essere perseguito necessita di un impulso di parte che avviene per mezzo della querela della persona offesa dal reato. La competenza dell’Autorità Giudiziaria risiede al Giudice di Pace per la fattispecie base, mentre laddove si tratti di situazioni aggravate (attribuzione di un fatto determinato, reato commesso con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità o atto pubblico o, infine, se si tratti di un’offesa recata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad un’Autorità costituita in collegio), la competenza è incardinata presso il Tribunale in composizione monocratica.