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Qualora il contribuente sia moroso c’è la possibilità che possa vedersi iscritta l’ipoteca sull’immobile. Questo passaggio, però, non è automatico e deve rispettare un’apposita procedura che deve necessariamente passare per il fondamentale “ avviso di iscrizione ipotecaria ”. Con ciò si intende un avviso col quale viene preventivamente comunicato al debitore che potrà subire l’ipoteca qualora non si metta in regola entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell’avviso stesso. Decorso infruttuosamente tale periodo seguirà l’iscrizione dell’ipoteca.
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione che ha precisato come debba considerarsi ai fini della notifica anche il ricevimento della semplice raccomandata a/r; in tal modo viene prevista una modalità aggiuntiva alla classica notifica per mezzo dell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore.
Il perfezionamento della notifica si fa risalire al momento della ricezione dell’avviso da parte dell’interessato. Questo momento si identifica, qualora si tratti di raccomandata con ricevuta di ritorno, nel momento in cui la corrispondenza viene ritirata. Quindi, il termine non decorre, ad esempio, nel momento del tentativo di consegna andato vano con deposito in giacenza dell’atto all’ufficio postale, bensì dall’effettiva presa di possesso della busta. Infatti, non è essenziale che vi sia l’ufficiale giudiziario a compilare una relata di notifica che ne confermi e garantisca l’effettiva ricezione, ma basta che sia il funzionario postale a supplire in questo ruolo confermando l’identità del ricevente destinatario.
Una volta compiuta la notifica, l’ente riscossore deve conservare la copia dell’atto, o la sua matrice, assieme alla prova di avvenuta notifica per i successivi cinque anni. In tal modo è possibile dimostrare la correttezza procedurale per i casi in cui il contribuente colpito o la pubblica amministrazione ne chieda l’esibizione.
Una volta ricevuta la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria, e decorso il termine di 30 giorni, sarà possibile procedere con l’iscrizione. Si precisa, inoltre, che successivamente all’avviso di iscrizione non è prevista nessun’altra comunicazione. Pertanto, qualora il contribuente ne abbia interesse, dovrà autonomamente muoversi al fine di acquisire eventuali informazioni richiedendo una visura ipocatastale.
Il termine di 30 giorni richiamato è utile al contribuente per potersi attivare per mezzo di memorie con proprie osservazioni in merito alla vicenda oltre che per riallineare la propria posizione contributiva.
Si precisa che l’avviso di iscrizione ipotecaria risulti essere necessario a pena di nullità dell’ipoteca data l’importanza che riveste tale comunicazione a fini difensivi per garantire il contraddittorio proprio con il contribuente.