// Responsabilità penale per infortunio sul lavoro
a
Copyright 2016 Avvocati Monza.
All Rights Reserved.

14:30 - 19:30

Ora ricevimento al pubblico

039 2917843

Chiamaci per una consulenza

Search

Infortunio sul lavoro: cenni sulla disciplina e sulla responsabilità penale

Avvocati Monza > AvvocatI Monza  > Infortunio sul lavoro: cenni sulla disciplina e sulla responsabilità penale

Infortunio sul lavoro: cenni sulla disciplina e sulla responsabilità penale

Sicurezza sul lavoro

Quando si parla di infortunio sul lavoro si intende quell’evento traumatico dovuto ad una causa violenta che si verifica sul luogo di lavoro (o nello svolgimento dell’attività lavorativa), dal quale derivi l’impossibilità a svolgere la propria mansione per una durata superiore a tre giorni.

Per questa tipologie di eventi, la legge prevede la presenza di un’obbligatoria polizza di assicurazione (prevista a seguito del D.P.R. n. 1124/1965 e, nello specifico, dal D. Lgs. n. 38/2000) volta all’indennizzo dei lavoratori che subiscono tali eventi e che va a coprire anche i cosiddetti infortuni in itinere. Questi sono intesi come gli infortuni verificatisi lungo il tragitto che il lavoratore percorre per recarsi a lavoro o, da qui, per rientrare alla propria abitazione.

Perché si possa parlare di infortunio sul lavoro è necessario che vi sia un rapporto di causalità tra l’evento che ha portato alla lesione e l’attività lavorativa.

La causa violenta prima richiamata, è quell’elemento che consente di differenziare un infortunio dalla malattia professionale (o tecnopatia), dato che entrambi portano ad una malattia del corpo come conseguenza dell’attività di lavoro.

Difatti, per causa violenta si fa riferimento ad una azione di rilevante forza, racchiusa in un breve lasso di tempo, che causa la lesione, o la morte, del lavoratore (es. non corretto montaggio di un ponteggio che determina la caduta dell’operaio e relative lesioni, o morte).

Col passare del tempo, la nozione di causa violenta ha assunto anche un’accezione più ampia e tale da ricomprendere anche le reazioni fisiche, ma anche psichiche, del lavoratore dovute a situazioni di fatica o stess in conseguenza di condizioni di lavoro inadeguate.

Si parla, invece, di malattia professionale quando la causa di produzione della lesione sia “lenta” perché è data dal protrarsi nel tempo al fattore di rischio legato alla mansione che si svolge (es. tumore derivante dalla respirazione di fumi nocivi esalati da materiali pericolosi presenti sul luogo di lavoro senza l’utilizzo di sistemi appositi di protezione).

Le responsabilità che possono scaturire da un infortunio sul lavoro possono essere: a) responsabilità penale; b) responsabilità civile; c) responsabilità amministrativa.

Venendo all’aspetto legato alle responsabilità penale per l’infortunio, la normativa di riferimento è data dal D.Lgs. 81/2008, c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, coordinato con il D.Lgs. n. 106/2009 e successive integrazioni e modificazioni. A ciò si aggiungono eventuali responsabilità del datore di lavoro per delitti (es. art. 437 c.p. e art. 451 c.p.), oltre che per le fattispecie contravvenzionali legate all’omissione delle misure di sicurezza disposte dal D.Lgs. 626/96.

Le ipotesi più frequentemente sanzionate dalla legge penale sono legate ai reati di lesioni colpose ed omicidio colposo. Come è agevole notare, trattasi di fattispecie basate sulla colpa del datore di lavoro, o degli addetti alla sicurezza sul posto di lavoro, determinata dalla mancata adozione di misure di sicurezza idonee per tutelare la salute sul luogo di lavoro.

Il dolo si presenta come necessario in merito alla fattispecie di cui all’art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro) che la differenzia dal reato colposo di cui all’art. 451 c.p. (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro).

Il ruolo che riveste il Testo Unico in materia di sicurezza è quello di sottolineare l’esigenza di aggiornamento dell’informazione che le aziende, ed i datori di lavoro in generale, hanno già fornito ai propri dipendenti al momento della loro assunzione. Ciò è previsto allo scopo di permettere ai lavoratori di conoscere anche nuovi elementi utili per il proprio lavoro e per la propria sicurezza.

Di particolare importanza sono gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, poichè delineano i compiti che il datore di lavoro deve svolgere al fine di fornire una corretta informazione e formazione ai lavoratori.

L’art. 36 cura l’aspetto legato all’adeguata informazione che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore:
“a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli art. 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;”

Inoltre, una corretta informazione dev’essere fornita dal datore di lavoro:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanza e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.”.

L’art. 37, invece, si concentra sul ruolo che ha il datore di lavoro nell’assicurare al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in merito alla salute e sicurezza, tenendo cura delle differenti lingue presenti in azienda, incentrandosi su:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.”.

Viene, in aggiunta, precisato dal medesimo articolo, che la formazione e l’addestramento specifico, nel caso questo sia previsto, debbano essere svolti da persona esperta e sul luogo di lavoro e dovranno esser previsti:
a) al momento della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.”.

Tutti i dati necessari al fine di adempiere agli obblighi indicati dagli articoli sopra richiamati, possono essere reperiti da appositi manuali, pubblicazioni, studi settoriali, procedure di lavoro, incontri o riunioni appositamente fissate, corsi specifici ed insegnamenti sul campo ad opera di personale dotato di esperienza in materia. Trattasi di sistemi che consentono di mantenere le conoscenze il più aggiornate possibili nei singoli campi di attività.

Guardando più da vicino il Testo Unico sulla sicurezza, si evince come, a livello aziendale, debbano essere individuati ruoli specifici assegnati a determinati soggetti su cui ricadono le relative responsabilità in caso di infortuni. Si parte dalla figura del “Datore di Lavoro”, a cui seguono le figure dei, “Dirigenti”, “Preposti”, “Lavoratori”, “Medico Competente”, “Progettisti”, “Fabbricanti”, “Fornitori ed Installatori”.

E’ naturale che, in base alle dimensioni dell’azienda, questi ruoli possano essere tutti o meno presenti e che più ruoli possano essere assegnati alla medesima persona e non per forza esser distribuiti a soggetti distinti.

Più nel dettaglio definiamo ogni ruolo.

a) “Datore di Lavoro”: si indica il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, colui che ha la responsabilità dell’organizzazione dell’attività o dell’unità produttiva e, quindi, spetta a lui il potere di spesa e di assumere decisioni;

b) “Dirigente”: si fa riferimento alla persona che, per via della sua preparazione e competenza professionale nonchè dei poteri gerarchici e funzionali assegnatigli in base al tipo di incarico che ricopre, attua le direttive ed indicazioni che il datore di lavoro impartisce, organizzando l’attività di lavoro e vigilando sulla stessa;

c) “Preposto”: è colui che, per via della sua preparazione e competenza professionale nonché dei poteri gerarchici e funzionali assegnatigli in base al tipo di incarico che ricopre, sovrintende all’attività di lavoro aziendale garantendo l’applicazione delle direttive che riceve. A ciò si aggiunge il dovere di controllo sulla corretta esecuzione da parte dei lavoratori;

d) “Lavoratore”: è il soggetto che svolge materialmente il lavoro all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro. Può essere retribuito (o no nel caso in cui debba solamente apprendere il mestiere, l’arte o la professione che svolge);

e) “Medico Competente”: si tratta di un medico che detenga i titoli e requisiti formativi e professionali idonei previsti dalla normativa. Egli collabora con il datore di lavoro per effettuare una valutazione dei rischi e si occupa della sorveglianza sanitaria e degli altri compiti previsti dalla normativa come la redazione del c.d. “Piano Sanitario o Protocollo Sanitario”;

f) “Progettisti” “Fabbricanti” “Fornitori ed Installatori”: trattasi in generale di figure che non fanno parte della struttura organizzativa aziendale ma che collaborano con la stessa.

Sotto il punto di vista sanzionatorio, le principali sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 variano in base alla tipologia di violazione commessa. Trattandosi di contravvenzioni, le pene previste variano dall’ammenda (la più bassa è prevista per violazioni commesse dai “Lavoratori” potendo essere nel minimo pari ad € 200,00, mentre la più alta è prevista per violazioni perpetrate dai “Progettisti”, “Fabbricanti”, “Fornitori ed Installatori” e può arrivare fino ad € 45.000,00) fino alla possibilità dell’arresto (quando è previsto, varia da minimo un mese fino a massimo 8 mesi).